A chi è rivolto
Alle madri residenti nel Comune che siano:
- cittadine italiane / cittadine comunitarie / familiari di cittadini italiani;
- cittadine straniere in possesso dello status di: rifugiato politico / protezione sussidiaria / titolari di permesso unico di lavoro;
- in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Descrizione
Per l'anno 2024 (per i parti avvenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2024) l'importo dell'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17 per cinque mensilità. L'importo complessivo del sostegno è di 2.020,85 euro.
Il valore massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2024 è pari a € 20.221,13 come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2024.
Come fare
Presentare la richiesta direttamente online cliccando “Accedi al servizio” ed accedendo con la propria identità digitale (SPID o CIE).
Occorre inviare la domanda entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per i casi di affidamento pre-adottivo.
Cosa serve
Per la presentazione online obbligatoriamente i seguenti documenti:
- Isee del nucleo familiare in corso di validità
- Codice IBAN
- Le cittadine non comunitarie dovranno allegare il titolo di soggiorno in corso di validità e, se scaduto, la ricevuta di avvenuta richiesta/rinnovo
Cosa si ottiene
La richiesta, se completa e corretta, verrà inoltrata telematicamente all’INPS che provvederà ad erogare l'assegno in un'unica rata.
Il contributo sarà accreditato solo su un conto corrente bancario o postale intestato o cointestato alla richiedente.
In caso di mancato pagamento per errata indicazione del codice IBAN e/o per errata indicazione degli intestatari del rapporto finanziario, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità.
Tempi e scadenze
La domanda di assegno di maternità di base, deve essere inoltrata al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna nel caso di adozione o affidamento.
Si informa che la pratica sarà evasa in un tempo massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa.
Tempi lavorazione e comunicazione esito
Tempi massimi per la lavorazione della pratica e la comunicazione dell'esito al cittadino
Quanto costa
Il servizio non prevede costi
Accedi al servizio
La richiesta consente di ottenere un contributo economico per madri che non ricevono l'indennità dell'Inps, o con un'indennità di maternità inferiore all’assegno, e con Isee sotto i 20.221,13 euro.
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.